Normativa imprese e idraulici

Normative e leggi per l’idraulico…e non solo Le norme che regolano sia gli idraulici che quello di cui si occuperanno di dimensionare, installare/fornire/modificare/riparare, devono essere alla portata di tutti e invitiamo i nostri utenti in generale a chiedere, sempre, se l’intervento o l’azienda che stanno per incontrare in questo contesto è in possesso dei requisiti contestuali […]

Normative e leggi per l’idraulico…e non solo

Le norme che regolano sia gli idraulici che quello di cui si occuperanno di dimensionare, installare/fornire/modificare/riparare, devono essere alla portata di tutti e invitiamo i nostri utenti in generale a chiedere, sempre, se l’intervento o l’azienda che stanno per incontrare in questo contesto è in possesso dei requisiti contestuali ed abbia un Responsabile Tecnico.

ATTENZIONE a chi non certifica o dice che non serve. Un tecnico deve poter (se non lui, chi per esso) certificare il suo operato.

Nella maggior parte dei casi come installazione impianti, installazione caldaia o sostituzione scaldabagno (sia elettrico che a gas), allacciamenti gas e verifica di tenuta impianto, ricordiamo che è OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’.

Autocertificazione – Denuncia di inizio attività e requisiti tecnici

Le imprese che intendono esercitare alcune o tutte le attività di installazione, ampliamento e manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli impianti oggetto della ex Legge 46/90, nuovo DM 37 del 2008 impianti idraulici, del gas, di riscaldamento e condizionamento) fanno denuncia di inizio di attività, indicando le relative voci per le quali possono essere abilitati, le cosiddette “lettere” che indicano il possesso dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa, secondo le sue mansioni visionabili sulla visura camerale.

Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle commissioni provinciali per l’artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana.

Altre imprese

Le altre imprese presentano la denuncia direttamente alla camera di commercio, che provvede all’iscrizione nel registro delle ditte di cui al T.U. 20/09/34, n.2011. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnicoprofessionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo gli appositi modelli approvati con D.M.4

Cosa deve avere un’impresa per posare i materiali secondo l’Art.3 L.46/90

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa allo specifico settore di attività, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno 1 anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, con qualifica di operaio specializzato nelle attività d installazione, di trasformazione, di ampliamento degli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della L.46/90.5

Requisiti tecnico-professionali dell’imprenditore o di un responsabile tecnico – terminologie

Per “laurea tecnica specifica” si intende: laurea in ingegneria, in architettura o in fisica.
2) Per “diplomi di scuola secondaria superiore” si intendono: i diplomi di perito industriale rilasciati dagli I.T.I. (Istituti Tecnici Industriali), i diplomi di maturità professionale (5 anni di studio) e i diplomi di qualifica professionale (3 anni di studio) rilasciati dagli I.P.S.I.A. (Istituti Professionali di Stato per l’Industria e l’Artigianato). Gli accorpamenti che individuano la specializzazione relativa al settore impiantistico in relazione all’indirizzo di studio sono di seguito riportati:

Periti industriali

impianti “elettrici”, “elettronici, ecc.”, “sollevamento”,”antincendio”: elettronica industriale, elettrotecnica, energia
nucleare, fisica  industriale, informatica, telecomunicazioni;
impianti “riscaldamento, ecc.”, ” idrosanitari”, “gas”, “antincendio”: costruzioni aeronautiche, edilizia, fisica
industriale industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di
precisione, termotecnica.
impianti “gas” , “antincendio”: chimica industriale, industria tintoria, materie plastiche, metallurgia.

Diplomi di maturità professionale I.P.S.I.A.

impianti “elettrici”, “elettronici, ecc.”, “sollevamento”, ”antincendio”: tecnico delle industrie elettriche ed
elettroniche;impianti “riscaldamento, ecc.”, “idrosanitari”, “gas”, “antincendio”: tecnico delle industrie meccaniche e
dell’autoveicolo;

Diplomi di qualifica professionale I.P.S.I.A.

impianti “elettrici”, “elettronici,ecc.”, “sollevamento” “antincendio”: addetto alla manutenzione di elaboratori
elettronici, installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi, installatore di  impianti telefonici,  apparecchiatore elettronico, elettricista installatore elettromeccanico.
impianti “riscaldamento”, “idrosanitari”,  “gas”, “antincendio”: installatore di impianti idro-termosanitari, installatore
di impianti idraulici e termici, frigorista;
Chi dispone di diploma rilasciato da un I.T.I. o da un I.P.S.I.A. con indirizzo di specializzazione non compreso fra gli specifici accorpamenti di cui sopra, potrà acquisire il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali estendendo il periodo lavorativo ad un biennio, anziché ad un solo anno.

Requisiti tecnico-professionali dell’imprenditore o di un responsabile tecnico – categorie

Per “titoli od attestati di qualifica conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione  professionale” si intendono quelli rilasciati dai C.F.P. (Centri di Formazione Professionale), ai sensi della legge 21 dicembre 1978 n.845 “legge quadro in materia di formazione professionale”.
Si ricorda che per quanto disposto dall’art.2 del DPR 447/91, l’espressione “alle dirette dipendenze” comprende anche “la collaborazione tecnica
nell’ambito di una impresa artigiana in qualità di titolare, socio o familiare”, mentre non viene applicata tale estensione a quanti rientrino nel punto d).
5) L’esatto inquadramento della figura dell’operaio specializzato è la seguente:
Settore industria:
• intermedio (operaio) = VI categoria;
• operaio specializzato super = V categoria;
• operaio specializzato = IV categoria.
Settore artigianato:
• operaio specializzato super = III categoria;
• operaio specializzato = IV categoria.7
Abilitazione L.46/90 per uno o più tipi di
impianto

Chi non può certificare.. può comunque lavorare, ma non in maniera specializzata e con qualifica.

Normativa per l’installazione e sicurezza degli impianti
Art.1 L.46/90 (aggiornamento DM 37/2008 – 22 Gennaio)

a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere , le antenne e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriformegassoso e di qualsiasi natura e specie;
d) impianti  idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
e) impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

Impianti idraulici: nuove normative

Decreto Legislativo N.37 del 2008 Art. 17

Regolamenti

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati dal  Governo. Sono comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Il  testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n.46, sopracitata, recante le Norme per la sicurezza degli impianti idraulici è stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59), ed espone i seguenti articoli:
-) Articolo 8

Impianti idraulici – INAIL

Il  3% del contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attivita’ di ricerca di cui all’articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n.390, convertito, con modificazioni,  dalla legge 12 agosto 1982, n.597, e’ destinato all’attivita’ di normazione tecnica, di cui all’articolo 7 della presente legge, svolta dall’UNI e dal CEI.
-) Articolo 14

Verifiche – CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA’ impianti

Per eseguire i collaudi idraulici e per accertare la conformità degli impianti idraulici e termoidraulici alle disposizioni della normativa vigente, i comuni, le unita’ sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL hanno facolta’ di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze, in questo caso gli idraulici e i termoidraulici, secondo le modalita’ stabilite nell’articolo 15 dello stesso Decreto.
Inoltre la dichiarazione di conformità redatta al termine del collaudo finale deve essere compilata dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Dichiarazione di conformità impianto idraulico

Il certificato di collaudo o dichiarazione di conformità deve essere rilasciato entro tre mesi dalla richiesta presentata dal committente all’idraulico.

Ogni volta che si esegue un collaudo si garantisce l’esecuzione dell’opera almeno per 1 o 2 anni a seconda dei casi, infatti la cosiddetta “prima accensione” di una caldaia può avvenire sempre e solo subordinatamente a questa dichiarazione.

Sanzioni – Articolo 16

Per la violazione in merito all’articolo 10 della suddetta legge consegue, a carico del committente o del proprietario, una sanzione amministrativa che va da € 50 ad € 500, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.
Alla violazione delle altre norme della stessa legislazione, una sanzione amministrativa da circa € 500 a € 5.000, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, ossìa la sospensione delle imprese dal Registro imprese o dall’Albo di cui all’articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonchè gli aggiornamenti dell’entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

Decreti impianti idraulici

Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.392 – Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n.141

Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti idraulici, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Legge 5 gennaio 1996, n. 25 – Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1996, n. 16.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita’ produttive ed altre disposizioni urgenti in      materia.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n.558- Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000, n.272

Regolamenti e norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica dei requisiti tecnici numeri 94,97 e 98 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n.59.

Le imprese che intendono esercitare alcune o tutte le attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti oggetto della L.46/90, fanno denuncia di inizio di attività, indicando le relative voci per le quali possono essere abilitati, in detta denuncia dichiarano di essere in possesso dei requisiti previsti.

Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle commissioni provinciali per l’artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana.

Le altre imprese presentano la denuncia direttamente alla Camera di Commercio, che provvede all’iscrizione nel registro delle ditte di cui al T.U. 20/09/34, n.2011.

 

Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo gli appositi modelli approvati con D.M.

Normativa per certificazione di conformità impianti

Le leggi primarie secondo cui un’idraulico abilitato può certificare un lavoro eseguito:
a) l’idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica (kW) degli apparecchi installati, in relazione alla igronometrìa dell’involucro;
b) l’idoneità della aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
c) l’efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati (giusta lunghezza e diametro) alla potenza degli apparecchi installati;
d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile (legge UNI 7129/08);
e) la funzionalità e l’esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.

Come dimensionare gli impianti idraulici? Normativa di riferimento

Le norme UNI 9182 e UNI 9183 specificano i criteri tecnici ed i parametri da considerare per il dimensionamento delle retidi distribuzione dell’acqua destinato al consumo umano, i criteri di dimensionamento per gli impianti di produzione, distribuzione e ricircolo dell’acqua calda, i criteri da adottare per la messa in esercizio degli impianti e gli impieghi dell’acqua non potabile e le limitazioni per il suo impiego.

Nello specifico, il DPR n.412 del 26/08/1993 parla del dimensionamento, oltre a rendimento e destinazione d’uso degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

Elenco normative impianti idraulici

Ogni impresa termoidraulica DEVE conoscere ed attenersi a queste prime ed essenziali norme per la progettazione e dimensionamento di ogni impianto.

In base a cosa si stabiliscono i parametri e di quale impianto idraulico?

Di seguito le differenti suddivisioni di normativa, per categoria:

UNI EN 806-1:2008 Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano – Generalità
UNI EN 806-2:2008 Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per acque destinate al consumo umano – Progettazione
UNI EN 806-3:2008 Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per acque destinate al consumo umano – Dimensionamento delle tubazioni – Metodo semplificato
UNI EN 806-4:2010 Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano – Installazione

Dichiarazione di Conformità

Che cos’ è?

E’ il documento in cui l’installatore dichiara sotto la propria responsabilità che l’impianto da lui eseguito è conforme alla regola dell’arte.

Quando si deve rilasciare?

La conformità di un impianto, e quindi la dichiarazione del rispetto delle suddette normative, per la posa degli impianti si deve rilasciare ogni qualvolta si intervenga a modifica o ricostituzione di un impianto, compilando e firmando tutti i moduli per il rilascio e, ove necessario, aggiungendo i riferimenti a precedenti certificazioni esistenti.

Quando il tecnico può certificare la posa o installazione in conformità?

L’idraulico che posa a regola d’arte queste tipologie di impianti deve aver:
-rispettato il progetto (per gli impianti con l’obbligo di progetto come le canne fumarie ad es.);
-seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego secondo DM 37/2008;
-installato  componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo di installazione;
-controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge (come la prova di tenuta impianto).

NB: la certificazione di conformità deve essere rilasciata per l’installazione di scaldabagno, su apposito modulo conforme al modello pubblicato sul DM 20/02/92.

La dichiarazione o certificazione di conformità deve essere compilata dall’impresa esecutrice dei lavori

 

 

Idrauligò

Via Crocifisso 44
Bitonto, BA 70032
Italia
Telefono: +393937168358
Email: info@idrauligo.it
Lunedì9:00 AM - 5:00 PM
Martedì9:00 AM - 5:00 PM
Mercoledì9:00 AM - 5:00 PM
Giovedì9:00 AM - 5:00 PM
Venerdì9:00 AM - 5:00 PM
SabatoChiuso
DomenicaChiuso